Pubblichiamo integralmente questo allarmante articolo dal sito di BioCannabis
18/09/2015
Pensavate fossero disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera della canapa ed invece stanno tendando di riportare la canapa nella Tabella 1 – DROGHE PESANTI – come ai tempi della FINI-GIOVANARDI
Proposta di Legge nazionale “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” (Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi).
Nelle ultime settimane, abbiamo messo in evidenza il grave paradosso insito in questa PL, che professa di voler incentivare la coltivazione della canapa per i diversi utilizzi con essa possibili, ma che in realtà punta a ben altro, a qualcosa di non dichiarato e ben nascosto nei propri articoli. Se questa proposta divenisse legge, essa costituirebbe la possibilità del primo ecodisastro della storia perpetrato con la nostra amata pianta, che Arnao definiva “la mite piantina”. Come già ampiamente illustrato nei precedenti articoli sul tema, infatti, i promotori vorrebbero legittimare la combustione della biomassa di canapa impiegata per la fitodepurazione di siti contaminati da metalli pesanti ed altri agenti inquinanti in impianti per la produzione di energia elettrica. Questa pratica riverserebbe nell’aria i veleni estratti dalla terra (che diverrebbero respirabili dalle popolazioni limitrofe) e rappresenterebbe un utile supporto ai 12 nuovi inceneritori, la cui costruzione e prevista nel decreto “Sblocca Italia” (vedi link: “Non BIOMASSAcriamo l’aria”).
Come se ciò non fosse già abbastanza, oggi, nostro malgrado, siamo costretti a prendere atto che le brutte sorprese non terminano qui e che, a quanto pare, al peggio (a cui mai ci abitueremo) non c’è fine!
Con riferimento all’ultima bozza del testo di legge di cui sopra, approvata in Commissione agricoltura a seguito degli emendamenti dello scorso 28 luglio (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari N° 491, da pag. 270 a 281), stiamo parlando dell’articolo «9» in essa contenuto, che così recita:
ART. 9
(MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309)
1. All’articolo 14, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all’1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».
2. Il comma 1 dell’articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.
L’articolo apporta due modifiche testuali al Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990). In particolare, la prima modifica incide sull’articolo 14, comma 1, lettera a), recante criteri per la formazione delle tabelle, prevedendo che nella tabella I allegata al predetto Testo Unico, relativa alle cosiddette DROGHE PESANTI, sia inserita la CANAPA SATIVA, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all’1%.
In altre parole, proprio come ai tempi della Legge FINI-GIOVANARDI, che equiparava le cosiddette droghe leggere con quelle pesanti, la modifica proposta nell’articolo 9 della suddetta PL produrrebbe l’effetto di riportare nuovamente la canapa nella Tabella I (uno), dalla quale era stata da poco rimossa e ri-posizionata nella Tabella II (due), con l’inevitabile conseguenza di un ennesimo inasprimento delle sanzioni penali ed amministrative, per la coltivazione illecita della cannabis ed il possesso dei prodotti da essa ottenuti, ben superiori a quelle previsti oggi. Tutto questo, vogliamo sottolinearlo, giunge dopo anni di lotte per ottenere la cancellazione della Fini-Giovanardi e nonostante le promesse e la propaganda politica degli ultimi mesi sul fronte della sbandierata legalizzazione.
In conclusione, pensavamo di contrastare i contenuti inaccettabili e pericolosi per l’ambiente di una proposta di legge che, ufficialmente, almeno nelle dichiarazioni, avrebbe dovuto rinnovare gli aspetti della attuale normativa della coltivazione in campo agricolo della Canapa e ci siamo trovati di fronte a ben altro. Siamo partiti sollevando la questione della biomassa inquinata, per arrivare a scoprire una ipotesi di legge che è un ritorno al buio recente passato, con la modifica peggiorativa della attuale 309/90, che mai ci saremmo immaginati potesse essere contenuta in un testo del genere, pur non apprezzando questa PL e la PL della Regione Lazio. Siamo stupefatti dal fatto che, ancora una volta, questo tentativo sia stato messo in atto utilizzando una PL che apparentemente non centra nulla, approfittando della distrazione generale e con il sostegno di quell’”antiproibizionismo” di facciata, molto affascinato dagli affari e accondiscendente con il potere.
Torneremo sull’argomento a breve con approfondimenti, interviste e interventi tecnico/legali, oltre che politici, di vari esponenti dei movimenti, delle reti e dell’associazionismo di base attivo nel sociale solidale.
L’azienda agricola Biocannabis.
RIFERIMENTI:
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari N° 413 – 26/03/2015
XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA) – SEDE REFERENTE: “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
Vedi pag. 123, colonna destra: ART. 11 (Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) del Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto e adottato come testo base.
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari N° 491 – 28/07/2015
XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA) – SEDE REFERENTE: “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
Vedi pag. 281, colonna sinistra: proposte emendative (approvate) all’ART. 11 (Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) del Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.
“Canapa, approvato il testo per rilanciare la filiera” – Filippogallinella.it
COMUNICATO STAMPA 29/07/2015 del deputato Filippo GALLINELLA (M5S), VIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA).
Vedi: “Bozza Testo Unificato Approvato dalla Commissione nella seduta del 28 luglio 2015″, con riferimento all’ART. 9 (Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), ex articolo 11.
“Canapa: legge approvata commissione, ora passagio al Senato” – Canapaindustriale.it
RASSEGNA STAMPA 31/07/2015 a cura della redazione della rivista Canapa Industriale.
Vedi approfondimenti contenuti nell’articolo, con particolare riferimento alla dichiarazione dell’onorevole Adriano ZACCAGNINI (SEL), vicepresidente uscente VIII COMMISSIONE AGRICOLTURA: “Io credo nella possibilità che anche il Senato l’approvi senza fare modifiche, e in questo caso potrebbe darsi che la legge venga promulgata entro dicembre”.
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari N° 502 – 10/09/2015
COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali – SEDE CONSULTIVA: “Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Testo unificato C. 1373 e abb.”. (PARERE FAVOREVOLE)
Vedi pag. 98, colonna destra, con rif. all’accoglimento positivo del provvedimento di cui all’ART. 9 (Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
Nota: ci riserviamo di pubblicare, non appena possibile, l’esito dell’esame in SEDE CONSULTIVA nelle altre Commissioni dove è prevista la discussione, finora rimandata, ma che stiamo costantemente monitorando:
- Camera I Affari costituzionali
- Camera II Giustizia
- Camera V Bilancio e Tesoro
- Camera VII Cultura
- Camera VIII Ambiente
- Camera X Attivita’ produttive
- Camera XII Affari sociali
- Camera XIV Politiche Un. Europea
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