Parere legale Analisi Colorimetrica delle sostanze

 

Da anni in Europa è invalsa la pratica da parte di gruppi di operatori sanitari di porre in essere una delle pratiche improntate alla riduzione del danno e alla tutela della salute dei consumatori :
il pill testing o l’analisi delle sostanze stupefacenti.

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Tale pratica, inizialmente, in uso solo in Olanda dalla metà degli anni 90, si è poi diffusa in altri paesi europei (attualmente in Spagna, Portogallo, Francia( Thin-layer chromatography), Slovenia, Svizzera, Austria, etc..) , mentre in Italia ci sono sempre state resistenze sulla sua diffusione e praticabilità.

Tale pratica consiste in un’analisi delle sostanze stupefacenti condotta con reagenti chimici colorimetrici e gli operatori pongono usualmente una postazione con accesso riservato in eventi quali rave parties o feste danzanti dove è diffuso il fenomeno del consumo degli stupefacenti , soprattutto relativamente a sostanze quali cocaina, mdma, lisergici, metamfetamine, anfetamine, eroina,ketamina,etc..
Questi reagenti sono validati a livello internazionale e hanno una buona corrispondenza con analisi Gas- cromatografiche di laboratorio, soprattutto possono essere legalmente acquistati in rete da chiunque in tutta Europa a prezzi accessibili.

Le operazioni si svolgono attraverso l’allestimento di un’area chill-out dove portersi sdariare e riposare, al suo interno è possibile trovare un banchetto ove viene fornito materiale informativo sui rischi che comporta l’uso delle sostanze stupefacenti, e come individuare e prevenire fenomeni di pericolo per la salute dei consumatori di sostanze con eventuale interventi di primo soccorso offerti da personale preparato.

Oltre alla diffusione di materiale informativo e alla distribuzione gratuita di acqua, succhi di frutta, preservativi, etc.. viene predisposta una postazione protetta in un’ area con accesso ristretto ove i consumatori detentori di sostanza stupefacente che vogliono far analizzare appoggiano una quantità infinitesimale della stessa , la quale viene dagli operatori trattata con reagenti chimici.

La sostanza assume una certa colorazione o non assume alcuna colorazione ed in tal modo si riesce ad indivisuare se è presente o meno il principio attivo della sostanza dichiarata dal consumatore , si individua grossomodo la concentrazione di tale principio, e se assume un diverso colore da quello corrispondente alla sostanza ricercata, si confrontano con i colori di altre sostanze o dei tagli più diffusi e pericolosi. Laddove la sostanza non assuma alcun colore si è praticamente certi di essere in presenza di tagli o sostanze sconosciute e di norma si insiste molto affinché l’utente non assuma la sostanza e la restituisca ove possibile al venditore, di norma viene buttata nella spazzatura seduta stante.

Inoltre qualora l’esito del test sia positivo, si sensibilizza l’utente indicando con chiarezza i dosaggi limite di ogni sostanza analizzate per evitare sovradosaggi, nonché i mix più pericolosi assolutamente da evitare, ottenendo sempre ottimi risconti e feedback a riguardo.

Questo è cio che accade sul versante della pratica di prevenzione della salute posta in essere dagli operatori e su cui si sono spesso levate alcune voci che ravvedono nella stessa l’integrazione di reati da parte degli operatori: dall’istigazione a delinquere, al favoreggiamento, alla cessione gratuita di stupefacenti sino all’agevolazione all’uso.

Occore snidare il campo da tali ricostruzioni ed a mio avviso nel compiere tali operazioni gli operatori non pongono in essere alcun reato:

1. certamente non l‘istigazione a delinquere di cui all’art. 414 c.p. stante che tale pratica non tende ad incentivare il consumatore ad assumere sostanze stupefacenti, viene infatti anche diffuso contestualmente materiale informativo sui rischi dati dall’uso e dall’abuso di sostanze e che tende a disincentivare fenomeni di abuso. In ogni caso il consumo di sostanze stupefacenti non è un reato né un illecito amministrativo che è invece ravvisato nella detenzione al fine di farne uso personale di sostanza stupefacente.

2. Neanche può ravvisarsi un fenomeno di favoreggiamento di cui agli artt. 378 e 379 c.p in quanto non si favorisce nessuno nell’atto di commettere un reato o di assicurarsene il profitto o di guadagnare la fuga né tanto meno lo si agevola ad eludere le investigazioni delle Autorità e poi vale sempre il discorso sopra rassegnato che il consumo di sostanze non è né reato né illecito amministrativo e la detenzione di sostanze al fine di farne uso personale è un illecito amministrativo. In ogni caso non si agevola neanche il fenomeno del consumo o la detenzione, si interviene in situazioni dove il soggetto già detiene e si analizza la sostanza al fine di consentire al consumatore di non incorrere in gravi rischi per la propria salute che si verificherebbero in presenza di un alto livello di principio attivo ( rischio di overdose) o altri rischi dati da sostanze di taglio o dalla presenza di un principio attivo diverso da quello che si ritiene essere presente.


3. Si ricorda che uno dei beni giuridici protetti dalla normativa degli stupefacenti è il diritto alla salute di cui all’art.32 della Costituzione e tale pratica tende proprio a tal fine.


4. Non sussiste altresì il reato di agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti di cui all’art.79 in quanto non si predispone né si consente che in un locale aperto al pubblico o in un circolo privato vi sia un convegno di persone che ivi si danno all’uso di stupefacenti; né si ha la disponibilità di un veicolo o di un ambiente o di un immobile adibito da sé o altri a luogo di convegno abituale di chi fa uso di sostanze. Ciò in quanto normalmente gli operatori non hanno alcuna relazione con il locale ove viene effettuata tale pratica né tanto meno il consumo avviene nei pressi o sul veicolo degli operatori ed in ogni caso , come già ripetuto, viene anche fornito materiale che indica i livelli massimi di concentrazione delle sostanze oltre le quali è possibile incorrere in overdose così come si sconsiglia l’uso di sostanze che non rispondono correttamente al test.

5. Non si realizza, infine, neanche il reato di cessione gratuita di stupefacenti e ciò in quanto è sempre il consumatore a manipolare la sostanza che non viene mai toccata dagli operatori, indi la sostanza rimane sempre nella disponibilità del consumatore e non si realizza la traslazione dalla disponibilità dello stesso a quella degli operatori e viceversa.

Vieppiù la quantità di sostanza necessaria per condurre tale tipo di accertamento è infinitesimale e non è di per sé atta a produrre effetto stupefacente per cui, nell’ipotesi in cui pur dovrebbe realizzarsi tale manipolazione si sarebbe nel campo del reato impossibile di cui all’art. 49 c.p..

In ogni caso la quantità di sostanza usata per il test viene poi distrutta dai reagenti chimici e pertanto tale traslazione non si realizza.

Nella prassi tale pratica viene oggi condotta in Italia da alcuni gruppi informali di operatori e non si sono mai realizzate denunce, la diffusione della stessa è stata ad oggi frenata dalla gestione “serpelloniana” del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha in generale comportato una contrizione di tutti gli interventi di riduzione del danno in Italia nell’ultimo decennio.

Si spera con questo piccolo contributo di snidare il campo da falsi miti e permettere che una pratica tesa alla tutela della salute dei consumatori trovi al più presto un’ampia diffusione tra persone che usano sostanze, soprattutto è necessario che venga subito inserita e ACCREDITATA come strumento essenziale in una cornice di interventi di prevenzione e riduzione dei rischi sul versante della tutela della salute pubblica al fine di tutelare maggiormente anche gli operatori che la pongono in essere.

Bologna ottobre 2015

Avvocato Elia De Caro – Associazione Antigone
in collaborazione con Lab57 – Bologna


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